Si allega una interessante sentenza del Tribunale di Bologna ottenuta recentemente dallo Studio.
Il fatto
Si verificava un sinistro stradale in cui rimanevano coinvolti un pedone e un veicolo.
Purtroppo, a seguito delle lesioni riportate, il pedone decedeva.
Il conducente del veicolo veniva quindi tratto a giudizio, imputato del reato di omicidio colposo per colpa generica, nonché per inosservanza della disciplina della circolazione stradale.
Si segnala che il fatto è antecedente all’introduzione dell’art. 589 bis c.p. ossia il delitto di Omicidio Stradale.
La difesa
Nell’istruttoria dibattimentale venivano confermate e valorizzate le particolari modalità di verificazione del sinistro stradale e quindi:
A) le imprudenze commesse dal pedone (che sbucando tra vetture in sosta iniziava a attraversare fuori dalle strisce pedonali);
B) il fatto che il mezzo investitore fosse preceduto da un altro veicolo (che all’ultimo era riuscito a evitare il pedone), che ovviamente aveva la visuale all’imputato.
La difesa – svolta anche per il tramite di una consulenza tecnica – era finalizzata a far emergere, oltre alla particolare dinamica del sinistro stradale di cui sopra, anche la corretta condotta di guida dell’imputato o, in subordine, la mancanza di alcuna prova in senso contrario,.
Ciò perché si intendeva evidenziare che l’investimento era stato inevitabile e che, dunque, l’accusa non era fondata.
La sentenza
Nella motivazione della sentenza, il Giudice, in particolare, rilevava che: <<in linea generale l’eventualità che vi sia un pedone non ben visibile che sbuchi in strada all’improvviso, infilandosi tra le autovetture in sosta per attraversare, sussiste sempre ed è obiettivamente sempre prevedibile: ma proprio per prevenire i gravissimi rischi derivanti da tale situazione potenzialmente pericolosa il C.d.s. impone determinati limiti di velocità nonché l’obbligo generale di ulteriore adeguamento (e moderazione) della velocità in relazione alle concrete condizioni della circolazione; e tuttavia nel caso di specie non sono stati acquisite prove del fatto che l’imputato abbia trasgredito a tali precetti del codice, ovvero che abbia circolato a velocità non consentita o non prudenziale […];>>.
Nel caso di specie, il Tribunale dunque assolveva l’imputato poiché, alla stregua delle risultanze dibattimentali non poteva che <<addivenirsi all’esclusione, per mancanza di prova, dell’elemento soggettivo colposo in capo all’imputato>>.