Il DL n. 19 del 25 marzo 2020 recante <<Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>> detta nuove misure per contenere il contagio e incide, riformandole, sulle sanzioni previste in caso di violazione dei divieti imposti dalla disciplina previgente dettata, in particolare, dai DPCM 8 e 9 marzo 2020.
Il DL n. 19/2020 – che d’ora in avanti per brevità si indicherà anche solo come DL – si compone di 6 articoli ed è vigente dal 26 marzo 2020 (art. 6 DL).
Queste sono le principali previsioni del DL, rilevanti ai fini della presente trattazione.
Le misure per contenere e contrastare il contagio
L’art. 1 del DL detta le misure adottabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
Tra le misure di cui sopra, per sinteticità, si ricordano solamente:
<<a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; […]
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché’ rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché’ risultate positive al virus; […]>>
L’art. 2 del DL detta la modalità di attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia COVID -19 che, in estrema sintesi, avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ossia con l’ormai notissimo DPCM.
I DPCM e gli altri provvedimenti adottati rimangono in vigore
l comma 3 del medesimo art. 2 del DL dispone in particolare, che:
<<continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.>>
Pertanto, a oggi, sono ancora vigenti i DCPM già adottati, sopra indicati e le altre misure, sino alle relative scadenze previste (vedi sopra).
L’art. 3 del DL, in estrema sintesi, consente, inoltre, l’adozione e/o la permanenza in vigore di misure urgenti di carattere regionale o infraregionale sino a quando non verranno adottati i nuovi DPCM di cui all’art. 1 del DL.
I mutamenti nel quadro sanzionatorio
L’art. 4 del DL è dedicato alle <<sanzioni e controlli>> e al suo comma 1, dispone che:
<<salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzioni previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.>>
La previsione in commento quindi punisce il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal DL:
- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (quindi verosimilmente anche un velocipede visto l’art. 50 CDS che include tali mezzi tra i veicoli).
La formulazione dell’aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa “base”, prevista dall’art. 4 comma 1 del DL, laddove la violazione venga commessa mediante l’utilizzo di un veicolo desta più di una perplessità, non avendo il minimo e massimo edittale esattamente definito. Ciò sarà oggetto di eventuali futuri approfondimenti.
Si osserva, in ogni caso, che le suindicate sanzioni amministrative non saranno applicabili – vista la clausola di salvezza contenuta nell’art. 4, comma 1, DL – se la condotta dell’interessato oltre a costituire un violazione di una misura di contenimento integra un reato.
L’art. 4, comma 2, del DL detta una sanzione amministrativa accessoria a quelle di cui al comma primo della medesima norma, avente a oggetto la chiusura di esercizi o attività che è riservata a violazioni di specifiche misure di contenimento.
L’art. 4, comma 5, del DL dispone inasprimenti delle sanzioni amministrative di cui sopra in caso di reiterata violazione della medesima disposizione.
L’art.4, comma 6, del DL 19/2020 detta un aggravamento del trattamento sanzionatorio (privo di effetti retroattivi) in caso di violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora a carico di persona sottoposta alla misura della quarantena perché’ risultata positiva al virus.
La violazione di tale misura è, quindi, punita, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 CP o comunque più grave reato, dal reato di cui all’art. 260, comma 1, del TULLSS (RD 1265/1934).
l’Art. 260 TULLSS è sanzionato, a seguito dell’inasprimento previsto dall’art. 4 del DL, <<con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000>>.
Si segnala che l’art. 260, comma 2, del TULLSS prevede un aumento di pena laddove la violazione di cui al comma 1 sia commessa <<da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria>>.
In buona sostanza, chi è sottoposto a quarantena perché affetto da COVID-19 e si allontana dalla propria abitazione o dimora rischia di essere sottoposto a procedimento penale.
Le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative introdotte sono dettate dall’art. 3 comma 3, del DL e si tralasciano, sempre per sinteticità espositiva.
L’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dal DL 19/2020
L’art.3, comma 8, del DL detta una specifica disciplina per le violazioni di misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 commesse prima del 26 marzo 2020, ossia la data di entrata in vigore del DL in esame.
Tale norma, infatti, per quanto in questa sede rileva, dispone che:
<<Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’.[…]>>
Pertanto, per esempio, il mero mancato rispetto di uno degli obblighi dettati dal DPCM del 8 marzo 2020 (poi estesi a tutto il territorio nazione con DCPM 9 marzo 2020), come la violazione del divieto di spostamento, avvenuta prima del 26 marzo 2020, non è più punito dall’art. 650 c.p. ma con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 3.000.
In conclusione
La violazione di misure di contenimento del virus COVID-19 disposte può essere foriera di sanzioni sia amministrative che penali.
Le nuove sanzioni amministrative, introdotte dal DL n. 19/2020 si sostituiranno a quelle penali a cui sono sovrapponibili.
In forza dell’effetto retroattivo espressamente previsto, le nuove sanzioni amministrative di cui al DL sostituiranno quelle penali cui sono sovrapponibili, anche se queste ultime sono state commesse prima del 26 marzo 2020, determinando così anche il venire meno dei relativi procedimenti penali.
Si segnala anche che il DL dispone anche un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per la mera violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora a carico di persona sottoposta alla quarantena perché’ positiva al virus.
Tale aggravamento del trattamento sanzionatorio non ha effetto retroattivo e, quindi, si applicherà a partire dal 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL 19/2020.