Con il DPCM 10 aprile 2020 sono state adottate nuove misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che vanno a sostituirsi a quelle precedenti.
L’emergenza sanitaria è, a oggi, ancora in atto anche se il numero di contagi appare in calo.
Le misure per fronteggiare l’epidemia dettate dal DPCM 10 aprile 2020 appaiono quindi essere sempre stringenti, ma contengono qualche “segnale” che lascia presagire la fine del lockdown e l’inizio della “fase due” di riapertura graduale.
Queste sono le misure principali ai fini della presente trattazione.
1) Gli spostamenti
Gli unici spostamenti consentiti sono quelli <<motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute>>.
E’, in ogni caso, vietato alle persone fisiche <<trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;>>. (art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 10 aprile 2020).
Alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19 e’ fatto divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 10 aprile 2020).
In buona sostanza, la discpilina sugli spostamenti è sovrapponibile a quella dettata dai previgenti DPCM.
Per un approfondimento si veda qui: https://www.avvocatocalcatelli.it/2020/03/26/covid-19-violazione-del-divieto-di-spostamento/
2) Assembramenti e accesso a parchi pubblici e aree gioco
Continua a essere vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (art. 1, comma 1, lettere d) e e), del DPCM 10 aprile 2020).
3) Attività all’aperto
E’ sempre vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
Rimane, però, possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM 10 aprile 2020).
4) Eventi, manifestazioni e cerimonie
Continuano a essere sospesi gli eventi sportivi, le manifestazioni organizzate e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (art. 1, comma 1, lettere g), h), i), del DPCM 10 aprile 2020).
Sono parimenti sempre sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
5) Attività commerciali al dettaglio
Con il DPCM 10 aprile 2020, è stata consentita la riapertura di alcune attività commerciali al dettaglio la cui attività era stata precedentemente sospesa per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
In particolare, negli esercizi commerciali aperti deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato, si deve impedire di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Sono state dettate per gli esercenti anche ulteriori misure contenute nell’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020 di cui si raccomanda l’applicazione (art. 1, comma 1, lettera dd), del DPCM 10 aprile 2020).
L’allegato 5 è consultabile qui https://www.avvocatocalcatelli.it/wp-content/uploads/2020/04/allegato-5-DPCM-10402020.pdf
6) Attività professionali
Per quanto concerne le attività professionali viene, in particolare, raccomandato l’utilizzo di lavoro agile e l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (art. 1, comma 1, lettera hh), del DPCM 10 aprile 2020).
7) Attività produttive industriali e commerciali
Con il DPCM 10 aprile 2020 vi è stato un leggero incremento delle attività produttive industriali e commerciali non sospese (art. 2 e allegato 3 DCPM 10 aprile 2020).
E’ stato inoltre previsto che anche le attività produttive sospese in forza dell’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 possano comunque proseguire la loro attività ma a condizione che la stessa sia organizzata in modalita’ a distanza o lavoro agile.
6) La durata
Le misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 dettate dal DPCM 10 aprile 2020 sono efficaci dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.
Rimangono comunque valide le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del loro territorio.