Chiunque abbia un sito web e tramite questo promuova o svolga la propria attività ha già sentito parlare di SEO ossia di Search Engine Optimization.
Cosa è ?
Si tratta di web marketing. Ci si affida a un esperto per pianificare e applicare una strategia per far avere a un sito maggiore visibilità tra i risultati di un motore di ricerca (generalmente Google).
L’attività di SEO è quindi volta a migliorare il posizionamento di un sito web. Più in alto sarà tra i risultati di una query e maggiore sarà la probabilità che gli utenti lo consultino.
Migliorare il posizionamento non è però cosa facile: gli algoritmi utilizzati dai motori di ricerca sono segreti e la concorrenza può essere molta.
Neanche redigere un buon contratto di SEO è cosa facile. Molto infatti dipende dalla descrizione della attivtià di SEO che costituisce l’oggetto del contratto.
Quindi: attenzione al contratto di SEO
Le parti devono innanzitutto ben descrivere quale sarà la specifica attività di SEO da svolgere e gli eventuali obiettivi in termini di posizionamento da raggiungere.
Tale descrizione è fondamentale. Si tratta dell’oggetto del contratto. Da questa descrizone inoltre dipende anche il perimetro della campagna.
Nel nostro ordinamento non esiste un tipo di contratto avente a oggetto attività di SEO.
Nella prassi, vengono spesso utilizzati articolati modelli di contratto, generalmente predisposti su impulso di chi presta attività di SEO.
Tali modelli di contratto tendono a prevendere quasi tutti gli aspetti del rapporto tra il prestatore della attività SEO e il suo cliente.
E’ pertanto possibile che non vi sia alcuna necessità di integrare tali contratti con altre fonti normative. Laddove, invece, qualcosa non sia previsto o sorga una specifica necessità (es. clausole invalide) potrà trovare applicazione, per esempio, la disciplina dettata dal Codice Civile e, in particolare, quella per la prestazione d’opera o l’appalto (di servizi).
Il discrimine tra le due discipline è dato dal soggetto che presta l’attività di SEO.
Se si tratta di un singolo prestatore di lavoro allora potrà applicarsi la normativa della prestazione d’opera, mentre se si tratta di una impresa organizzata (es. Società) troverà applicazione la disciplina dell’appalto.
Nel redigere un contratto di SEO vi sono, quindi, specifici aspetti da verificare sia che si sia il prestatore della attività che il committente della stessa.
Non è infatti infrequente che un cliente lamenti un insuccesso di una costosa campagna o che una Agenzia abbia contrattualmente assunto l’obbligo di un risultato (come per esempio il raggiungimento di un determinato posizionamento per un certo periodo), rivelatosi irraggiungibile per cause che prescindono dal suo impegno e capacità.
Si tratta quindi di un contratto delicato sia per chi presta l’attività di SEO sia per chi la richiede, che va attentamente ponderato, anche da un punto di vista legale.